Contabilità

Tenuta della contabilità ed adempimenti fiscali

 

Le scritture contabili devono essere tenute da tutte le imprese e dai liberi professionisti. Tale tenuta deve essere realizzata in modo corretto, altrimenti il contribuente può incorrere in sanzioni molto rilevanti e gravi. L’elaborazione dei dati contabili spesso viene delegata a soggetti terzi ma occorre sottolineare che il responsabile delle informazioni contabili trasmesse, e pure di quelle non trasmesse, rimane sempre l’impresa o il libero professionista.

L’appartenenza del titolare dello studio all’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili (ODCEC) di Cassino è una sicura garanzia del rispetto delle procedure, degli adempimenti, dei principi contabili e delle norme deontologiche che governano l’attività. Il Dottore Commercialista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.

Il servizio offerto prevede l’elaborazione delle fatture di acquisto e di vendita, i movimenti di prima nota di cassa o banche, la redazione dei registri obbligatori per legge, la liquidazione periodica del debito o credito iva, la comunicazione al cliente del versamento da effettuare. Lo studio provvede alla predisposizione ed inoltro di tutte le dichiarazioni e le comunicazioni fiscali previste dalla normativa vigente secondo il regime contabile di appartenenza (a titolo esemplificativo: dichiarazione IVA, dichiarazione redditi, dichiarazione Irap, 770, Certificazioni uniche, esterometro, intrastat, LI.PE., Comunicazione dati spese sanitarie, comunicazione dati spese funebri).

Lo studio interagisce quotidianamente con i propri clienti al fine di monitorare la situazione reddituale ed il conseguente carico fiscale tramite l'elaborazione di situazioni contabili periodiche.

I regimi contabili attualmente utilizzabili dalle imprese individuali, dai lavoratori autonomi, dai professionisti e dalle società possono assumere tre forme:

  • regime forfettario (agevolato);
  • regime semplificato per cassa (o più correttamente delle “imprese minori”);
  • regime ordinario.

Regime contabile

Limite ricavi attività di prestazioni di servizi

Limite di ricavi altre attività

Regime semplificato delle imprese minori

ricavi < 400.000 euro

ricavi < 700.000 euro

Regime contabile ordinario

ricavi > 400.000 euro

ricavi > 700.000 euro

Regime contabile forfettario (agevolato)

ricavi max 65.000 euro

ricavi max 65.000 euro

 

Regime forfettario: soggetti e requisiti

È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Per chi avvia una nuova attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Accesso al regime

Accedono al regime forfettario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

 Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

Regime contabile semplificato per cassa: soggetti e requisiti

Il regime contabile semplificato, più correttamente regime contabile delle imprese minori, può essere adottato dalle seguenti categorie di soggetti:

  • persone fisiche che esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale (che non ha i requisiti per accedere al regime forfettario o, semplicemente, che non vuole aderirvi);
  • società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.

Affinché tali soggetti possano fruire del regime contabile semplificato per le imprese minori è necessario che nell’anno precedente siano rispettati i seguenti parametri:

  • ricavi < 400.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi;
  • ricavi < 700.000 euro nel caso di altre attività.

Attenzione: il limite di 700.000 euro vale sia come tetto complessivo che come limite per le altre attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività:

  • se i ricavi delle singole attività vengono annotati separatamente, la verifica del limite avviene sull’attività prevalente, considerando tuttavia che il totale non deve superare il limite di 700.000 euro;
  • in caso contrario, il regime contabile semplificato è ammesso se non si superano i 700.000 euro totali.

I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri obbligatori:

  • registri IVA dove annotare tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita, registro dei corrispettivi) nonché tutti gli oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo Iva);
  • registro cespiti ammortizzabili.

I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono esonerati dalla tenuta del libro giornale e dalla predisposizione del bilancio di esercizio.

Le contabilità semplificate per cassa sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già in precedenza in vigore per i professionisti. In estrema sintesi, il reddito delle contabilità semplificate per cassa viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica (principio che, com’è noto, caratterizza il regime contabile ordinario).

Regime contabile ordinario: soggetti e requisiti

Il regime contabile ordinario è obbligatorio per le seguenti categorie di soggetti a prescindere dall’ammontare di ricavi conseguiti:

  • S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
  • Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
  • Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Il regime contabile ordinario è obbligatorio anche per le seguenti categorie di soggetti qualora l’ammontare di ricavi conseguito sia superiore ai limiti visti sopra nella tabella di sintesi:

  • Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
  • Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.

I contribuenti che operano nel regime contabile ordinario sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri obbligatori:

  • registro cespiti ammortizzabili;
  • libro giornale.

In caso di imprese in forma societaria di capitali è obbligatoria anche la tenuta dei seguenti libri sociali:

  • i libri sociali e contabili che consentono una rappresentazione finanziaria della struttura della società ovvero
    • il libro soci;
    • il libro delle obbligazioni;
    • il libro degli strumenti finanziari.
  • i libri sociali e contabili che consentono la verifica del funzionamento degli organi societari ovvero
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (ovviamente solo nel caso in cui l’impresa considerata abbia emesso un prestito obbligazionario).

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