Le scritture contabili devono essere tenute da tutte le imprese e dai liberi professionisti. Tale tenuta deve essere realizzata in modo corretto, altrimenti il contribuente può incorrere in sanzioni molto rilevanti e gravi. L’elaborazione dei dati contabili spesso viene delegata a soggetti terzi ma occorre sottolineare che il responsabile delle informazioni contabili trasmesse, e pure di quelle non trasmesse, rimane sempre l’impresa o il libero professionista.
L’appartenenza del titolare dello studio all’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili (ODCEC) di Cassino è una sicura garanzia del rispetto delle procedure, degli adempimenti, dei principi contabili e delle norme deontologiche che governano l’attività. Il Dottore Commercialista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.
Il servizio offerto prevede l’elaborazione delle fatture di acquisto e di vendita, i movimenti di prima nota di cassa o banche, la redazione dei registri obbligatori per legge, la liquidazione periodica del debito o credito iva, la comunicazione al cliente del versamento da effettuare. Lo studio provvede alla predisposizione ed inoltro di tutte le dichiarazioni e le comunicazioni fiscali previste dalla normativa vigente secondo il regime contabile di appartenenza (a titolo esemplificativo: dichiarazione IVA, dichiarazione redditi, dichiarazione Irap, 770, Certificazioni uniche, esterometro, intrastat, LI.PE., Comunicazione dati spese sanitarie, comunicazione dati spese funebri).
Lo studio interagisce quotidianamente con i propri clienti al fine di monitorare la situazione reddituale ed il conseguente carico fiscale tramite l'elaborazione di situazioni contabili periodiche.
I regimi contabili attualmente utilizzabili dalle imprese individuali, dai lavoratori autonomi, dai professionisti e dalle società possono assumere tre forme:
Regime contabile |
Limite ricavi attività di prestazioni di servizi |
Limite di ricavi altre attività |
Regime semplificato delle imprese minori |
ricavi < 400.000 euro |
ricavi < 700.000 euro |
Regime contabile ordinario |
ricavi > 400.000 euro |
ricavi > 700.000 euro |
Regime contabile forfettario (agevolato) |
ricavi max 65.000 euro |
ricavi max 65.000 euro |
Regime forfettario: soggetti e requisiti
È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Per chi avvia una nuova attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:
Accesso al regime
Accedono al regime forfettario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.
Cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfettario:
Regime contabile semplificato per cassa: soggetti e requisiti
Il regime contabile semplificato, più correttamente regime contabile delle imprese minori, può essere adottato dalle seguenti categorie di soggetti:
Affinché tali soggetti possano fruire del regime contabile semplificato per le imprese minori è necessario che nell’anno precedente siano rispettati i seguenti parametri:
Attenzione: il limite di 700.000 euro vale sia come tetto complessivo che come limite per le altre attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività:
I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri obbligatori:
I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono esonerati dalla tenuta del libro giornale e dalla predisposizione del bilancio di esercizio.
Le contabilità semplificate per cassa sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già in precedenza in vigore per i professionisti. In estrema sintesi, il reddito delle contabilità semplificate per cassa viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica (principio che, com’è noto, caratterizza il regime contabile ordinario).
Regime contabile ordinario: soggetti e requisiti
Il regime contabile ordinario è obbligatorio per le seguenti categorie di soggetti a prescindere dall’ammontare di ricavi conseguiti:
Il regime contabile ordinario è obbligatorio anche per le seguenti categorie di soggetti qualora l’ammontare di ricavi conseguito sia superiore ai limiti visti sopra nella tabella di sintesi:
I contribuenti che operano nel regime contabile ordinario sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri obbligatori:
In caso di imprese in forma societaria di capitali è obbligatoria anche la tenuta dei seguenti libri sociali:
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04 11 2023
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