BONUS EDILIZI: Visti e asseverazioni detraibili anche per il 2021

VISTI E ASSEVERAZIONI 2021

Le asseverazioni e i visti effettuate nel 2021 per i bonus minori diversi dal superbonus sono detraibili. Difatti la manovra 2022 ha introdotto la detraibilità dei visti e delle asseverazioni dei bonus minori  per le spese pagate dal 1° gennaio 2022, lasciando una vacatio normativa per le spese sostenute per tali attività dall'entata in vigore del decreto antifrode (12/11/2021) al 31/12/2021. Ora questi dubbi vengono sciolti, perché le Entrate ricordano che la manovra ha esplicitamente chiarito la detraibilità di queste spese. Per effetto di questo intervento, la detrazione spetta comunque per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative ai predetti interventi, indipendentemente dal momento del relativo sostenimento

FALSI A/2

Ieri c'è stato un ulteriore chiarimento sui FALSI A/2, già trattati in un articolo precedente.

Ricordiamo che per usufruire del superbonus del 110% sugli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, la circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate richiede che le unità immobiliari di cui si compone il condominio siano adibite a uso abitativo ed "in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengono le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio".

Come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto degli agevolabili) non riconducibili ai «beni relativi all’impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l’esercizio di arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir). Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni non riconducibili a predetti “beni” di impresa di cui all’articolo 65 del Tuir o a quelli “strumentali” all’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 54, comma 2, del Tuir. La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Il chiarimento riguarda il caso, abbastanza frequente, del proprietario di un immobile abitativo che lo concede in locazione a un terzo che poi vi svolge un’attività produttiva.

Il proprietario, per le Entrate, non ha il diritto di usufruire del superbonus. La strumentalità, in quanto attributo dell’immobile, deve essere necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva utilizzazione dell’immobile stesso, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all’immobile. E quindi il fatto che l’immobile sia abitativo ma venga invece utilizzato per attività lo esclude dall’ambito del superbonus.

Pertanto, secondo la circolare 24/E, si può dedurre che le unità immobiliari classificate come A/2 (quindi residenziali) ma di fatto "strumentali" o "oggetto" dell'attività di impresa o arti e professioni, hanno diritto al superbonus solamente per gli interventi trainanti (in nessun caso per i trainati) e solo nel caso in cui le superfici ad uso residenziale del condominio sono superiori al 50% per il principio che l'uso dell'immobile deve essere compatibile, congruo e in linea con la destinazione d'uso prevista per lo stesso





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