Bonus sanificazione

Le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché quelle sostenute per l’acquisto di Dpi e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti danno diritto a un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta, fino a un massimo di 60.000 euro alle imprese, agli esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

sono ammissibili al tax credit le spese relative:

a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione con modello F24.

Il credito di imposta è cedibile, anche parzialmente, in luogo dell’utilizzo diretto. I cessionari possono utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. L’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.