Casa, bonus 110%

Gli interventi trainanti dell'ecobonus al 110% sono i seguenti:

L’isolamento termico: trattasi di interventi di isolamento termico, con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm dell’ambiente 11 ottobre 2017, delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e coperture), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. In sostanza, si tratta di interventi di realizzazione del cosiddetto cappotto termico. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (condominio). Per gli edifici unifamiliari la detrazione è di euro 60.000.

La climatizzazione: trattasi di interventi sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» (anche non condominiali), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti: con impianti di microcogenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (condominio) ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Per gli edifici unifamiliari la detrazione è di euro 30.000.

Agli interventi trainanti si aggiungono gli interventi di seguito elencati a determinate condizioni. 

Risparmio energetico già agevolati al 50-65-70-75-80-85%

Spetterà la detrazione del 110% anche agli altri interventi di risparmio energetico qualificato (ad es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) a condizione che tali spese siano sostenute «congiuntamente ad almeno uno» degli interventi definiti trainanti: isolamento termico e/o climatizzazione. Il plafond di spesa rimane quello vigente.

Il fotovolatico

Spetterà il superbonus del 110% anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del super bonus: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i 3 trainanti) o quelli per il sisma-bonus. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

Gli interventi antisismici

Per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, in base all’articolo 16, del decreto legge 63/2013, la percentuale sarà elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei tre nuovi interventi «trainanti».

Le condizioni

Gli immobili ammessi

Edifici condominiali: sono sempre ammessi al superbonus, a prescindere dal fatto che le singole unità immobiliari che compongono il condominio siano abitazioni principali o altro: in sostanza, se su un edificio condominiale viene effettuato ad esempio un cappotto termico, l’intervento è agevolabile con il superbonus del 110%, a prescindere dal fatto che nel condominio possano esserci studi professionali, negozi e seconde case.

Villette: In relazione agli edifici unifamiliari, è escluso categoricamente il bonus del 110% per gli “interventi trainanti”, se riguardano un edificio diverso da quello adibito ad abitazione principale. La norma lascia fuori dal suo perimetro applicativo gli interventi antisismici che non richiedono, diversamente dagli ulteriori interventi (fotovoltaico/colonnine di ricarica) l’aggancio agli “interventi trainanti” per poter fruire del superbonus e, pertanto, dalla lettura combinata dei commi ne deriverebbe che gli interventi antisismici sono sempre e comunque agevolati sugli edifici unifamiliari, anche qualora si trattasse di seconde case, come ville al mare o in montagna.

I requisiti tecnici

Per beneficiare del 110% sui tre interventi trainanti e sugli interventi tipicamente agevolati all’ecobonus dall’articolo 14 del DL 63/2013, saranno prodotti: progetto, relazione di conformità ai sensi di Legge 10/91 (prima dell’inizio dei lavori), Attestato di Qualificazione Energetica (per chiudere i lavori) e Attestato di Prestazione Energetica (Ape).

Inoltre, sempre per i tre interventi trainanti e per quelli dell’ecobonus, la detrazione al 110% è possibile solo se si ottiene il doppio salto di classe energetica (ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta), da dimostrare mediante l’Ape, l’attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Lo sconto in fattura

I soggetti che sostengono dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 le spese per gli interventi descritti. potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta:

a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari;

b) per un contributo sotto forma di sconto sul dovuto, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Adempimenti obbligatori

Visto di conformità

La trasformazione della detrazione in credito d'imposta, seguita dalla cessione a terzi ovvero per lo sconto in fattura, dovrà essere accertata con un visto di conformità rilasciato da dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, Caf ai fini dell'attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Successivamente all'apposizione del visto di conformità, i dati relativi alle opzioni di cessione del credito o di «sconto in fattura» dovranno essere comunicati esclusivamente in via telematica all’agenzia delle Entrate, in base a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2020. 

Asseverazione requisiti minimi

I tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, cioè ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale devono attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia di questa asseverazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’Enea. 

Le sanzioni

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai «tecnici abilitati» che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I «tecnici abilitati» devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni,naturalmente, comporta la decadenza dal beneficio e i controlli verranno effettuati dal Mise, in base all’articolo 14 della legge 689/81.