CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Perdita minima
Per poter chiedere il contributo previsto dal decreto Sostegni serve un calo di almeno il 30% del fatturato e dei corrispettivi medi mensili 2020 rispetto a quelli del 2019.
Gli importi vanno individuati facendo riferimento alla data in cui sono state effettuate le operazioni.
Il metodo di calcolo
Il contributo è determinato in percentuale sul calo medio mensile (non annuo) del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019.
Le percentuali da applicare alla perdita media mensile sono le seguenti:
60% del calo per i soggetti con ricavi o compensi fino a 100mila euro nel 2019;
50% sopra 100mila e fino a 400mila euro;
40% sopra 400mila e fino a 1 milione di euro;
30% sopra 1 milione e fino a 5 milioni;
20% sopra 5 milioni e fino a 10 milioni.
Facciamo un esempio per chiarire la metodologia di calcolo:
Fatturato 2020: euro 90.000,00
Fatturato 2019: euro 55.000,00
perdita: 38,9 % maggiore del 30%: contributo spettante
perdita media mensile: (90.000,00-55.000,00)/12= 35.000,00:12= 2.916,67
Contributo spettante: perdita media mensile * 60%= 2.916,67*60%= 1.750,00
Per le persone fisiche il contributo minimo è 1.000 euro, per gli altri soggetti 2.000.
Per chi ha aperto la partita Iva dal 01/01/2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti della perdita e per la quantificazione del contributo, il confronto si basa sul fatturato medio mensile dei mesi d’attività (tolto quello di apertura).
Il contributo verrà erogato su istanza derl contribuente e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabiliti le modalità di presentazione dell'istanza, il contenuto informativo ed i termini di presentazione.
In alternatriva, su scelta irrevocabile del contrinuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.