DECRETO SOSTEGNI BIS: ACCREDITO AUTOMATICO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il decreto Sostegni-bis assegna nuovi contributi a fondo perduto agli operatori economici colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19. 

Il nuovo contributo sarà immediatamente esigibile da tutti i soggetti che hanno già beneficiato del precedente fondo perduto e, in prima battuta, avranno diritto di ricevere un contributo di pari importo, automaticamente accreditato dall’agenzia delle Entrate.

L’articolo 1 del decreto poi aggiunge due nuove tipologie di sostegno e di calcolo:

a) si avrà diritto a un contributo maggiorato rispetto a quello del decreto sostegni se il calo di fatturato registrato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto a quello realizzato tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 è superiore al calo di fatturato tra il il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al medesimo periodo del 2019 (> del 30%) .Nel caso in cui il calo di fatturato registrato nel secondo arco temporale sia superiore a quello del primo si avrà diritto a un contributo maggiorato, determinato applicando a tale differenza lo specifico coefficiente, variabile in relazione al volume dei ricavi o compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021:

il 60% se esso non supera 100mila euro;

il 50% se è maggiore di 100mila ma non di 400mila euro;

il 40% oltre 400mila e fino a 1 milione;

il 30% se eccede 1 milione ma non 5 milioni;

il 20% se oltrepassa 5 milioni ma non 10 milioni.

b) Coloro che, invece, non hanno beneficiato del fondo perduto del primo decreto Sostegni, nel caso in cui abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, determineranno l’ammontare del contributo, utilizzando le percentuali maggiorate declinate dal comma 10 della norma in relazione alle medesime classi di ricavi/compensi, rispettivamente il 90%, il 70%, il 50%, il 40% e il 30%.

Nei casi a) e b) deve essere presentata una nuova istanza entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

c) un ulteriore sostegno, a conguaglio, commisurato al risultato economico conseguito nel 2020 rispetto a quello ottenuto nel 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 e' determinato applicando la percentuale che verra' definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza
del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a
fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate.