Hai debiti con l'erario? Attenzione alle segnalazioni che entreranno in vigore dal 1° settembre 2021! Verifica se rientri nelle soglie del codice della crisi d'impresa!

Il 18 ottobre scorso è stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

In questo articolo verrà trattato la modifica intervenuta sull'articolo 15 del CCII, relativo agli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, che entrerà in vigore il 01/09/2021.

In particolare, sono state rivisti i limiti dell’esposizione debitoria rilevante affinché i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Inps e Agente della riscossione) intervengano con la segnalazione al debitore.

Per l’Agenzia delle Entrate il nuovo limite, oltre il quale scatta l’obbligo di segnalazione, è rappresentato da un debito scaduto e non versato a titolo di Iva superiore ai seguenti importi:

  • euro 100.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000;
  • euro 500.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000;
  • euro 1.000.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.

b) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000

c) per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

AI sensi del comma 3 dell’art. 15, i creditori pubblici qualificati - espressamente ed unicamente l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’Agente della riscossione - hanno l’obbligo di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato una determinata “soglia di rilevanza” e l’avviso al debitore deve essere inviato:
a) dall’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto art. 54 bis.;
b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte;
c) dall’agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie

Se entro i successivi novanta giorni dalla ricezione dell’avviso, l’imprenditore non abbia alternativamente:

1. estinto il proprio debito o regolarizzato per intero il debito (ovvero, con specifico riguardo all’Agenzia delle entrate, non sia in regola con i piani di rateazione dei c.d. “avvisi bonari” ex art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997);

oppure

2. presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza,

i creditori pubblici ne faranno segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società (se esistenti).

Ricordiamo il meccanismo voluto dal legislatore per anticipare le crisi d'impresa e quindi il fallimento. Sono state introdotte nell’ordinamento italiano le “procedure di allerta”, intese come strumento finalizzato a supportare gli amministratori e gli organi preposti al controllo delle società nell’individuazione dei primissimi segnali di crisi.

Sono soggetti legittimati dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza a dare l’allerta:

- organi di controllo societari: con questa espressione si intendendo il collegio sindacale, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni (art. 14 c.c.i.);

- creditori pubblici qualificati: questi soggetti, individuati ai sensi dell’art. 15 c.c.i., sono rappresentati dall’Agenzia delle entrate, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e dall’Agente della riscossione (art. 15 c.c.i.).

Non appena giunta la segnalazione, il Referente (segretario generale della  camera di commercio di appartenenza) provvede alla nomina dei tre membri del Collegio degli Esperti - OCRI (organismo di composizione della crisi d'impresa), procedendo come segue:

- invia al Presidente del Tribunale (sezione specializzata in materia di procedure concorsuali del luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa) ed al Presidente della C.C.I.A.A. la richiesta di designazione del proprio candidato; questi ultimi devono comunicare al Referente il nominativo dell’esperto designato entro tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta; in caso di inerzia, il Referente procede alla designazione, in via sostitutiva, dell’esperto mancate;

- individua l’esperto designato dall’associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore; la scelta è effettuata tra i nominativi comunicati annualmente dall’associazione di categoria.

- convoca il debitore per la sua audizione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della segnalazione;

L’audizione del debitore ha lo scopo di verificare la sussistenza di fondati indizi della crisi e di individuare, nel più breve tempo possibile, le possibili misure necessarie per porvi rimedio.

La convocazione e l’audizione del debitore avviene in via riservata e confidenziale; pertanto le modalità di attuazione e gestione di tale fase dovranno essere tali da garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura, in quanto la notizia potrebbe aggravare ulteriormente lo stato di crisi dell’impresa.

Il collegio degli esperti, su istanza del debitore ed a seguito dell’audizione dello stesso, fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi in presenza di riscontri positivi nelle trattative, per verificare se sussistono i presupposti che consentono una soluzione concordata della crisi.

Se alla scadenza dei tre o sei mesi non è stato concluso alcun accordo con i creditori coinvolti e persiste lo stato di crisi, il collegio, in base al disposto dell’art. 21 c.c.i., invita il debitore a presentare

entro trenta giorni domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui agli artt. 37 e seguenti del c.c.i., tra cui la liquidazione giudiziale, attuale fallimento.

Se si verifica l’inerzia del debitore nel caso in cui lo stesso, nel corso del procedimento di composizione assistita:

- non compaia per l’audizione;

- non depositi, dopo l’audizione, l’istanza per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, in assenza di archiviazione del procedimento disposta dal collegio;

- non depositi, all’esito delle trattative, la domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nel termine dei tre o sei mesi.

sulla scorta di quanto previsto all’art. 22 c.c.i., il collegio degli esperti, ritenendo evidente lo stato di insolvenza del debitore, effettuerà la segnalazione con relazione motivata al referente OCRI che ne darà notizia al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente in relazione alla sede della società. Se il Pubblico Ministero riterrà fondata la notizia dell’insolvenza, presenterà ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 38) tempestivamente e, comunque non oltre sessanta giorni dalla segnalazione ricevuta.