L'art. 7, comma 3, L. N. 3/2012 (COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO) prevede. riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, l’imposta sul valore aggiunto ed le ritenute operate e non versate, che il piano può prevedere esclusivamente la dilazione dei pagamenti.
Il legislatore ha mutuato tale previsione dalla precedente normativa fallimentare (art. 182-ter l. fall.), ponendosi ora in contrasto con alcune espressioni della normativa nazionale vigente e con espressioni della giurisprudenza europea.
L’art. 1, comma 81, L. n. 232/2017 (legge di stabilità 2017) ha però recepito i principi della Corte di Giustizia UE in tema di falcidia dell’iva e ritenute operate e non versate, ed ha precisato chiaramente come la proposta possa prevedere la soddisfazione, anche soltanto parziale, di un credito tributario prendendo come parametro il c.d. “valore di mercato” (alternativa liquidatoria).
Rimane però il problema che la normativa del sovraindebitamento non è stata modificata secondo questo criterio e, seppur in contrasto con la normativa sopra esposta, rimane operativa.
Questa situazione sarà superata dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, stante il rinvio alla disciplina del concordato preventivo contenuta nell’art. 74, comma 4 (in vigore dal 01 settembre 2021).
Da ultimo, con la sentenza n. 245 del 29/11/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012, nella parte in cui prevede che l’accordo di composizione della crisi può prevedere esclusivamente la dilazione ma non anche la falcidia dell’IVA.
Questi gli argomenti utilizzati dal Giudice delle Leggi:
i. la possibilità di operare la falcidia è diretta espressione dei canoni di economicità ed efficienza, cui deve conformarsi l’azione di esazione della PA ai sensi dell’art. 97 Cost., poiché, considerato l’esiguo patrimonio del debitore che accede al sovraindebitamento, l’eventuale escussione sarebbe fortemente posta in dubbio quanto alle effettive possibilità di recuperare il credito in termini più favorevoli rispetto al quantum proposto dal debitore;
ii. la Corte di Giustizia UE, con pronuncia 17/07/2008, in causa C-132/06, ha ritenuto compatibile con la normativa comunitaria l’art. 160, comma 2, l. fall. che, nell’ambito del percorso giurisdizionale costituito dal concordato preventivo, consente il pagamento parziale dell’IVA qualora sia accertato che tale pagamento garantisca comunque un’acquisizione di risorse maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria;
iii. la differenza di disciplina che caratterizza il concordato preventivo e l’accordo di composizione della crisi dà luogo, dunque, ad un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Costituzione.