Il 24 febbraio è stato approvato il decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021). Si riportano, le novità fiscali principali.
Riapertura termini dilazione
All'articolo 2-ter si dispone la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.
Riduzione del capitale sociale
All'articolo 3, comma 1-ter si estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal DL 23/2020. In pratica, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale.
Agevolazioni prima casa
L'articolo 3, comma 5-septies, proroga al 31 marzo 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa.
Ammortamento del costo delle immobilizzazioni
L'articolo 3 comma 5-quinquiesdecies estende la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. La disposizione in commento sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 60 c. 7-bis decreto Agosto (DL 104/2020) e consente, dunque, senza “limitazioni” la derogatoria all'adozione della sospensione degli ammortamenti all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020. Vale a dire che per effetto delle modifiche in commento, l'applicazione delle disposizioni previste dal sopra citato 7-bis viene estesa all'esercizio successivo per tutti i soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà e non più per solo quelli che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Limite contante
Con l'articolo 3, comma 6-septies si modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di € 2 mila fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Recupero IVA fallimenti
L'articolo 3-bis, introdotto in sede referente, precisa la decorrenza delle norme del decreto Sostegni-bis – e precisamene dell'art. 18 DL 73/2021 - che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. In particolare, con le modifiche in esame si precisa che le predette norme si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, compreso tale giorno, in luogo di applicarsi alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del DL 73/2021, vale a dire al 26 maggio 2021.
Superbonus
L'articolo 3-sexies, introdotto in sede referente, dispone che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10 mila, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese - fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate - al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura.
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0
L'articolo 3-quater amplia i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi transizione 4.0, disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (L 178/2020), al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Le novità impattano sulle norme della Legge di bilancio 2021 e, precisamente, sul:
- comma 1054: in base al quale spetta il credito d'imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, oppure entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per effetto delle modifiche in commento, viene esteso il termine del 30 giugno, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022, ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- comma 1056: ai sensi del quale, il credito d'imposta spetta per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ossia i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ossia entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%; con le novità in commento il termine del 30 giugno viene esteso al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022, ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.