Visto di conformità mendace: commercialista colpevole insieme ala cliente

Il professionista che rilascia un visto di conformità, leggero o pesante, mendace o un’infedele asseverazione di dati si espone a sanzioni penali a titolo di concorso con il cliente, in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.

Questo principio è stato stabilito dalla Corte di cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza 30392/2022 del primo agosto.

La portata innovativa della sentenza ricade nel fatto che secondo i giudici di legittimità conta il fatto che il commercialista delle imprese coinvolte e intermediario della presentazione delle dichiarazioni era pienamente consapevole della falsità delle operazioni indicate nelle fatture da cui scaturivano i crediti iva fittizi.

Anche dalla sola analisi formale dei dati indicati nei documenti contabili e fiscali delle aziende coinvolte, si evincevano, secondo la sentenza, rilevanti anomalie con riguardo soprattutto agli ingenti acquisti (che generavano i crediti iva certificati) privi di correlazioni con le rispettive vendite.